Abrogazione articolo 9 del decreto Amato,revisione costituzionale del Daspo,abrogazione dei divieti in tema di tifo

Abrogazione articolo 9 del decreto Amato,revisione costituzionale del Daspo,abrogazione dei divieti in tema di tifo

Abrogazione articolo 9 del decreto Amato,revisione costituzionale del Daspo,abrogazione dei divieti in tema di tifo

    1. Luca Lucci
    2.  
    3. Lanciata da
      Milano, Italy
La legislazione in tema di tutela dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive prevede quale strumento principale la possibilità per il Questore competente di applicare il cosiddetto daspo- divieto d’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive- corredato, eventualmente dall’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia durante le gare.
Tale provvedimento si rivela senza eguali nel panorama dell’ordinamento italiano: pur essendo infatti equiparato a una misura di prevenzione applicabile prima dell’intervento di una condanna, si distingue da tutte le altre misure restrittive della libertà personale previste dal nostro ordinamento poiché viene emessa dal Questore senza alcun vaglio giurisdizionale preventivo.
Il risultato di tale normativa è quello dell’applicazione di centinaia di divieti che vengono interamente scontati dai destinatari che, anche se assolti a seguito di un giudizio celebrato magari dopo anni, hanno subito un lungo periodo di tempo sottoposti a una misura che ne limita sensibilmente la libertà personale e di circolazione prima dell’intervento di un giudice che verifichi l’esistenza dei presupposti della misura. Proprio perché applicabile prima di una condanna definitiva, è ancora più importante che un giudice ne valuti la legittimità.
Il decreto amato ha introdotto una nuova forma di daspo, denominato in gergo daspo preventivo, che consente al Questore di adottare il divieto addirittura anche al di fuori di un procedimento penale e dunque in assenza non solo di una condanna- sia essa irrevocabile o non definitiva- ma anche in totale assenza di una denuncia. La lesione dei diritti costituzionali è ancora più grave poiché viene consentita l’emissione di una misura preventiva senza alcuna denuncia, oltre che senza l’intervento preventivo di un giudice, così che la decisione è riconducibile ad una discrezionalità totale assoluta ed insindacabile degli organi di polizia.

Determinazione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive n. 8 del 14 marzo 2007: tale provvedimento dell’organo istituito per svolgere un controllo preventivo in tema di sicurezza della manifestazioni sportive introdotto, fra gli altri, il divieto di introdurre all’interno degli stadi tamburi, megafoni, e ha reso assai più complessa la procedura per introdurre striscioni bandiere ed ogni altro strumento di folclore. Tale disposizione non fa altro che incidere in maniera negativa sullo spettacolo e sul folclore messo in atto dalle tifoserie senza contribuire in alcun modo alla tutela del pubblico. E’evidente come un tamburo, una bandiera e i canti intonati da un megafono non possano che giovare allo spettacolo e rendere più piacevole e più partecipata una competizione sportiva, rinfrancare e spronare i protagonisti sul campo e come, d’altro canto, non possano produrre alcun pericolo. Tale scelta non fa altro che costringere tutti coloro che partecipano o assistono agli eventi sportivi a rinunciare a una delle parti principali dello spettacolo e dimostrano parallelamente la triste sconfitta delle nostre istituzioni, che decidono di rinunciare ad esigere il rispetto della Legge preferendo vietare tutto ciò che
potrebbe essere potenzialmente fonte di un non meglio definito pericolo per la sicurezza pubblica.

L’art. 9 del decreto amato 2007 ha introdotto il divieto di vendere o distribuire titoli di accesso alle competizioni sportive a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di daspo ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Tale norma è palesemente incostituzionale nella parte in cui consente in sostanza l’estensione per un tempo illimitato di un provvedimento, quale il divieto di accesso agli stadi, che invece ha, per legge, una durata circoscritta nel tempo, nel minimo e nel massimo. Il divieto di accesso agli stadi costituisce una misura restrittiva della libertà dell’individuo e pertanto non può avere durata perpetua, poiché nel nostro ordinamento nessuna misura restrittiva e nessuna pena, finanche lo stesso ergastolo nella parte in cui è prevista la possibilità della liberazione condizionale e della grazia, possa avere durata perpetua.
fonte 
Sulla piattaforma Change.org fonte: www.milannews.it 

A:
Angelino Alfano, Ministero degli Interni 
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